Il governo festeggia per aver rinviato all’inferno ben 227 persone e alcune componenti sia di maggioranza che di opposizione si compiacciono per aver eliminato dall’ennesimo disegno di legge in materia di sicurezza “medici e presidi spia”. Bene, cioè male. Vediamo un po’ alcuni punti di questo disegno di legge, che sarà approvato – a suon di fiducia, per evitare sgradite sorprese – la prossima settimana.

 

L’art. 45 prevede il prolungamento (peraltro già bocciato recentemente dal Parlamento) da 2 a 6 mesi del periodo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), permettendo inoltre al questore di chiedere al giudice di pace ulteriori periodi di proroga  (60 + 60 giorni) in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenere della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Viene così prolungato uno stato di privazione della libertà personale, e quindi una condizione di prigionia, che a norma di Costituzione (art. 13La libertà personale è inviolabile. – Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.) richiederebbe quanto meno un tempestivo intervento della magistratura, circoscritto invece ai 2 mesi eccedenti i 6 di detenzione amministrativa consentiti, appunto, in barba alla Costituzione.

 

L’art. 6 obbliga gli stranieri che vogliono contrarre matrimonio in Italia a esibire il permesso di soggiorno. Viene così introdotto un limite inderogabile alla celebrazione di matrimoni nei quali anche uno solo degli aspiranti coniugi sia privo di un titolo di soggiorno, impedendo l’esercizio del diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, previsto dall’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ratificata dall’Italia nel 1955) e dall’art. 23, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato dall’Italia nel 1977). La violazione di tale diritto colpirà  anche quei cittadini italiani che desiderano sposare una persona che si trova in Italia senza permesso.

 

L’art. 21 introduce il reato di ”ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”, cioè il reato di immigrazione clandestina fortemente caldeggiato dalla Lega ed escluso, a suo tempo, da Berlusconi in persona. Tecnicamente è prevista una contravvenzione punibile con una ammenda da 5 mila a 10 mila euro lo straniero che entra o che si trattiene nel territorio italiano in violazione della normativa. Il procedimento penale viene sospeso in caso di presentazione della domanda di protezione internazionale e archiviato se la protezione viene concessa. Ci sarà archiviazione del procedimento anche nell’ipotesi di esecuzione del provvedimento di respingimento del questore o dell’espulsione amministrativa, mentre l`espulsione si potrà disporre quale sanzione sostitutiva della pena, salvo che ci siano ragioni che obblighino il trattenimento. Per eseguire l’espulsione amministrativa dello straniero indagato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non occorre il nulla osta del giudice competente per il reato in questione, nulla osta che normalmente necessario per espellere il cittadino straniero sotto processo.

Ora sarà anche vero che il reato da delitto è divenuto contravvenzione e non comporta più una pena detentiva, però la previsione di questo reato rende obbligatoria, stando al codice penale (art. 361  e 362) la denuncia da parte di ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che venga a conoscenza di una situazione di irregolarità del soggiorno, con l’unica esclusione del settore sanitario per il quale, almeno per il momento, resta l’esplicito divieto di segnalazione.

E così i “presidi spia” cacciati dalla porta rientrano dalla finestra: i dirigenti scolastici avranno l`obbligo di denunciare il genitore del minore iscritto a scuola, se si accorgono in qualunque modo della irregolarità del soggiorno. Il minore straniero, a prescindere dalla condizione di soggiorno, avrà sì il diritto all’ istruzione,. ma il rischio di essere denunciati indurrà i genitori in condizioni di soggiorno irregolare a non mandare i figli a scuola, con tanti saluti al diritto.

 

Con l’art. 42 l’aberrazione tocca vette inimmaginabili per chiunque sia dotato di un po’ di buon senso. Prevede infatti che la richiesta di iscrizione all’anagrafe di un comune, sia essa presentata da italiani o stranieri, potrà essere accolta solo previa verifica da parte del Comune dell’idoneità igienico – sanitaria dell’immobile adibito ad abitazione. Se la verifica non avviene entro 30 giorni, ci sarà un’ iscrizione con riserva di cancellazione.

Basti pensare che la residenza è  presupposto imprescindibile per l’esercizio di diritti fondamentali, quali quello all’elettorato attivo e passivo, alla salute e all’istruzione, perché occorre la residenza per fruire dei servizi comunali che rendono concretamente possibile l’esercizio di tali diritti.

L’ottica sicuritaria è ormai così invadente e pervasiva da essere utilizzata anche per un problema squisitamente economico e sociale, quale quello di un’abitazione dignitosa: un’aberrazione che non può che produrre ulteriori aberrazioni. 

 

Ho già detto come l’art. 21 reintroduce  i “presidi spia”. Non basta: l’art. 43 prevede i “money transfer spia”, dato che obbliga gli sportelli a fotocopiare il documento di soggiorno dei clienti e a segnalare alla polizia quelli che non lo hanno.

 

Con l’art. 45 abbiamo una norma “anti uomo”, proprio come le mine, dato che impone l’obbligo di esibizione di un titolo di soggiorno per gli atti dello stato civile: non solo il matrimonio, ma anche la registrazione di una nascita, il riconoscimento di un figlio naturale, la registrazione di una morte.

E qui entra in ballo il Fu Mattia Pascal, protagonista dell’omonimo romanzo di Pirandello che si finge morto e che quindi, pur vivo e vegeto, sotto il profilo giuridico e amministrativo è inesistente.
Norma “anti uomo” perché le sue conseguenze sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari saranno catastrofiche.
Infatti la vigente normativa prevede che l`atto di nascita può essere registrato su richiesta di persona diversa dal genitore (come i sanitari) soltanto se il bambino nasce in una struttura sanitaria, per cui saranno esclusi i tanti che nascono per strada o in casa. Vivi sì, ma come Mattia Pascal giuridicamente e amministrativamente inesistenti.

Siamo ben oltre le violazioni di norme Costituzionali, quali ad esempio il dovere di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.); il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.), ed è chiaro che qui la  privazione dipende da un interesse politico dello Stato. Siamo ben oltre la violazione delle numerose Convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia, in materia di diritti dei minori e dell’uomo come tale.

I bambini non registrati alla nascita saranno totalmente invisibili e pertanto esposti a qualsiasi violazione dei loro diritti fondamentali. Per esempio, visto che non c’è alcun documento da cui risulti di chi sono figli, in molti non potranno neppure ottenere la cittadinanza dei genitori e diventeranno apolidi; visto che non c’è alcun documento da cui risulta che sono nati, una volta adulti  non potranno sposarsi.  Peggio ancora: questi piccoli vivi ma giuridicamente inesistenti Mattia Pascal saranno vittime di abusi e tratte di ogni genere, quali ad esempio la prostituzione minorile e il traffico di organi a scopo di trapianto. I più moriranno presto e non per colpa del destino cinico e baro ma per precisa scelta politica, ma già: non sono nati e quindi non sono mai neppure morti.