La sentenza fotocopia al processo di appello agli arrestati del febbraio 2007
Un anno fa (il 18 giugno 2009) commentavo su questo sito la sentenza 13 giugno 2009 della 1° Corte di Assise di Milano che aveva concluso il processo (foto) agli arrestati del 12 febbraio 2007, alcuni dei quali avevano rivendicato il progetto di costituzione del Partito Comunista Politico Militare.Non avrebbe senso richiamare ora quelle considerazioni (è pur sempre possibile rileggerle), mentre è giusto svolgere qualche considerazione sulla sentenza di appello pronunciata il 24 giugno scorso, e sui suoi possibili significati.
Dunque, la sentenza di appello, oltre ad aver assolto un altro imputato (condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi, e che ha patito una lunga custodia cautelare (circa 2 anni e 11 mesi) ha ridicolmente ridotto le maggiori pene inflitte: chi era stato condannato a 15 anni si è visto portare la pena a 14 anni e 7 mesi, chi era stato condannato a 13 anni e 10 mesi è stato ora condannato a 13 anni e 5 mesi, chi a 11 anni e 1 mese ha ora “incassato” 10 anni, 10 mesi e 15 giorni, chi a 10 anni e 11 mesi ora si ritrova condannato a dieci anni, 8 mesi e 15 giorni, chi a 8 anni e 3 mesi si è visto ridurre la pena a 8 anni e 15 giorni.
Queste riduzioni di pena, che suonano come una vera e propria presa in giro, si collegano all’assoluzione, nell’ambito della accusa di detenzione e ricettazione di armi e munizioni, dai fatti più incredibilmente fantasiosi (in realtà, nell’abbondanza di tale tipologia di fatti, scelti sostanzialmente a caso), del tipo detenzione e ricettazione di “duecento cartucce di calibro non individuato che occultavano in un luogo non ancora individuato”, ovvero detenzione e ricettazione di “armi e munizionamento non meglio precisate… quali per esempio un’arma indicata come «sportoncino» ed altra indicata come «siculotto»”.
Il centro della questione sta, tuttavia, nell’aver lasciato inalterato l’impianto accusatorio principale, e cioè quello relativo ai reati associativi (270 bis – associazione con finalità di eversione, e 306 – banda armata).
Già l’anno scorso, nell’immediatezza della sentenza di primo grado, si era parlato della ripresa della teoria giuridica della colpa d’autore, e cioè della teoria per cui “ti punisco non per quello che hai fatto ma per quello che sei”. Per cui ora non è il caso di riprendere questa considerazione, che pure è centrale.
E’ il caso, piuttosto, di sottolineare come il Giudice dell’appello, il cui compito è, appunto, quello di verificare la correttezza dello svolgimento del processo di primo grado e la correttezza delle motivazione della prima sentenza, è completamente venuto meno a tale suo dovere, convalidando una sentenza la cui motivazione – per prudenza di chi scrive – è meglio non definire, e ignorando le clamorose violazioni procedurali che hanno connotato il primo giudizio.
Ma, del resto, non c’è da stupirsi, e ciò per un duplice motivo, uno di carattere generale (e assolutamente il più importante) e l’altro di un carattere peculiare, che dimostra comunque la “disinvoltura” con cui si muovono i magistrati.
Perché “disinvoltura”? Perché vanamente la difesa aveva chiesto all’inizio del processo, immediatamente, che la Presidente della Corte si astenesse (non era tecnicamente possibile la ricusazione), in quanto non solo negli anni 80 aveva fatto parte – brillando per animosità nei confronti degli imputati di quegli anni – del c.d. Pool milanese dei pubblici ministeri antiterrorismo, ma addirittura era stata, sempre a Milano, Procuratore Aggiunto fino a dopo il 12/2/2007, e cioè per tutto il periodo in cui la Procura di Milano aveva condotto le indagini contro questi imputati, richiedendone infine la cattura, essendo allora collega del sostituto procuratore (la PM dottoressa Boccassini) che aveva guidato le indagini e poi sostenuto l’accusa nel processo di primo grado, e, altresì, della ora sostituto Procuratore Generale, dottoressa Barbaini, che ha sostenuto l’accusa nel processo di appello, e che all’epoca era alla Procura della Repubblica.
E tutto questo, si badi, avendo ottenuto di passare dalla magistratura requirente a quella giudicante presso la stessa sede giudiziaria, senza doversi, cioè, trasferire presso un’altra Corte di Appello e in un’altra provincia, per il cd “rotto della cuffia”, dal momento che dal 31 luglio 2007, in seguito all’entrata in vigore della legge 111/2007 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario) non le sarebbe stato più, in alcun modo, consentito.
Ma passiamo ora al motivo di carattere generale per cui è stata emessa questa sentenza.
Io credo che sia necessario “rispolverare” qualche antica nozione sulla natura dello Stato, e sull’esser la magistratura, una sua componente fondamentale.
Il richiamo alla “colpa d’autore”, infatti, ha la sua ragion d’essere proprio nella collocazione del Potere Giudiziario fra i pilastri del complessivo potere dello Stato.
Il Potere giudiziario, cioè, ben lungi dall’essere deputato a rispondere al bisogno di giustizia della Società, è invece calibrato – nella sua intima essenza – sulla esigenza di difesa dello Stato da chi è individuato come suo nemico, anche se, bisogna evitare di cadere in una visione dogmatica e esclusivamente ideologica. Infatti, a fronte dei progressivi e brutali imbarbarimenti dell’assetto normativo del nostro Ordinamento, e delle prassi che si affiancano a tali imbarbarimenti, si può verificare, all’interno del corpo giudiziario, un qualche “sussulto democratico” di qualche singolo soggetto che mal sopporta di svolgere un ruolo sempre più disancorato dalle premesse Costituzionali (che, se pur non modificano la intima e materiale natura di tale Potere, quantomeno cercano di “imbrigliarlo” all’interno di principi di democrazia e di un qualche rispetto per le libertà).
Ma, comunque, sono le condizioni politiche che dettano il tempo e conducono la danza.
Pensiamo che fra gli imputati più pesantemente condannati vi sono operai sindacalmente impegnati, riconosciuti come importanti punti di riferimento dai loro compagni di lavoro e nelle aree territoriali in cui operavano.
Pensiamo a come, nei loro scritti allegati agli atti del processo, fosse costante l’attenzione degli imputati, rivendicanti il percorso politico che si è detto, alla situazione dei lavoratori (insieme alle tematiche più complessive relative alla linea politica rivoluzionaria).
Pensiamo, poi, alla situazione attuale del mondo del lavoro, che non può certo dirsi “pacificato”: l’esito del referendum di Pomigliano, con la coraggiosa e nutrita minoranza di “no” al ricatto di Marchionne ne è testimonianza.
Ed ecco, allora, che si spiega perché una Corte di Assise di Appello ignori le gravissime storture di una sentenza di primo grado, ri-applicando – sotto l’apparenza dell’ormai abituale schema del reato associativo – il cd “diritto penale del nemico” e il meccanismo della “colpa d’autore”.
Agli operai di Pomigliano, e ovviamente, non solo a loro, deve essere lanciato un segnale forte.
Al ricatto “privato” di Marchionne, si affianca il ben più pesante ricatto “pubblico” della “giustizia” penale.
Milano, 28.06.10
Avv. Giuseppe Pelazza